No alle inesattezze!
Attenzione! Alcuni organi di informazione stanno diffondendo inesattezze sull'attuale stato della normativa dell'infortunio in itinere per i ciclisti, in particolare in seguito all'ultimo chiarimento dell'INAIL [
vedi istruzioni operative del 7 nov 2011].
Qualcuno ha scritto che l'INAIL non indennizza l'infortunio in itinere del ciclista se avvenuto su pista ciclabile, mentre è esattamente il contrario.In estrema sintesi a tutt'oggi l'INAIL indennizza l'infortunio in itinere del ciclista in due casi:
1) come è sempre stato, se l'uso del mezzo privato (bici o auto non importa) è necessitato dal fatto che non è possibile utilizzare mezzi di trasporto pubblici;
2) novità della lettera INAIL di istruzioni operative è che, se anche l'infortunato avrebbe potuto usare un mezzo pubblico, viene indennizzato comunque l'incidente avvenuto su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Quindi l'INAIL, con questa interpretazione, non restringe ma estende la tutela del ciclista, affermando che transitando in zona "protetta" egli non si assume un maggior rischio.
Dovrebbe essere chiaro a tutti però che l'INAIL deve comunque applicare la legge (pertanto le interpretazioni favorevoli non possono che restare entro il dettato legislativo).
Il problema è l'attuale normativa ed è quindi il legislatore che, come da proposta FIAB, dovrebbe modificarla, equiparando l'uso della bicicletta a quello del mezzo pubblico o all'andare a piedi, riconoscendo che l'uso della bicicletta, in quanto mobilità sostenibile ed ecologica, va incentivato e tutelato.