INAIL Infortunio in itinere

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    Dopo l'articolo sull'Eco di Bergamo via RomaPedala:
    "Vai al lavoro in bici e hai un incidente? Una macchina ti investe o ti becchi una sportellata? Bene l’Inail non ti riconosce l’infortunio in itinere..."

    E considerato che l'appello della FIAB ha raccolto 10.000 firme (chiuse il 2 settembre 2009) che dovrebbero essere state consegnate "al Gruppo Parlamentare Amici della Bicicletta, affinchè la presenti ai Presidenti di Camera e Senato, e se ne faccia carico..."

    Ho cercato sul sito dell'INAIL (vedere anche ulteriori approfondimenti al link proposto) ed ho trovato questo:
    "Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:

    - durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
    - durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
    - durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

    Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:
    - interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
    - interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
    - le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

    L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di unmezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).
    Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente. "


    Che letto così sembra valere sia per le bici che per gli altri mezzi privati ciclomotori, motocicli ed automobili.
     
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  2. angeloma66
     
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    Buon giorno,
    voglio condividere la mia esperienza riguardante il mio infortunio dello scorso maggio.
    Come qualche partecipante al forum sa ho avuto un incidente lo scorso maggio mentre andavo in bici al lavoro.
    Mi trovavo sulla ciclabile Colombo all' altezza della Regione Lazio ed ho urtato sulle strisce un automobile che non rispettava i diritti di precedenza.

    1) Recatomi al pronto soccorso ho segnalato che l' infortunio era avvenuto in itinere ed il medico del pronto soccorso ha compilato un modulo apposito per infortuni sul lavoro.
    2) Nella dichiarazione che ho sottoscritto per la mia azienda e che poi ha rigirato all' INAIL ho dichiarato che la bicicletta è il mio mezzo di locomozione abituale e che è il mezzo piu' veloce per raggiungere il posto di lavoro.

    Dopo qualche mese ho ricevuto una lettera dall' INAIL che mi confermava che i pochi giorni di assenza erano stati considerati come infortunio sul lavoro e retribuiti dall' INAIL e non dall' INPS

    Insomma ... il mio incidente in bici è stato accettato come infortunio in itinere !
    Ciao !

     
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    Mammifero Bipede

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    Una buona notizia! :)
     
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    Aggiornamenti e chiarimenti sul sito della FIAB:
    CITAZIONE
    No alle inesattezze!
    Attenzione! Alcuni organi di informazione stanno diffondendo inesattezze sull'attuale stato della normativa dell'infortunio in itinere per i ciclisti, in particolare in seguito all'ultimo chiarimento dell'INAIL [vedi istruzioni operative del 7 nov 2011].
    Qualcuno ha scritto che l'INAIL non indennizza l'infortunio in itinere del ciclista se avvenuto su pista ciclabile, mentre è esattamente il contrario.
    In estrema sintesi a tutt'oggi l'INAIL indennizza l'infortunio in itinere del ciclista in due casi:
    1) come è sempre stato, se l'uso del mezzo privato (bici o auto non importa) è necessitato dal fatto che non è possibile utilizzare mezzi di trasporto pubblici;
    2) novità della lettera INAIL di istruzioni operative è che, se anche l'infortunato avrebbe potuto usare un mezzo pubblico, viene indennizzato comunque l'incidente avvenuto su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Quindi l'INAIL, con questa interpretazione, non restringe ma estende la tutela del ciclista, affermando che transitando in zona "protetta" egli non si assume un maggior rischio.
    Dovrebbe essere chiaro a tutti però che l'INAIL deve comunque applicare la legge (pertanto le interpretazioni favorevoli non possono che restare entro il dettato legislativo).
    Il problema è l'attuale normativa ed è quindi il legislatore che, come da proposta FIAB, dovrebbe modificarla, equiparando l'uso della bicicletta a quello del mezzo pubblico o all'andare a piedi, riconoscendo che l'uso della bicicletta, in quanto mobilità sostenibile ed ecologica, va incentivato e tutelato.

     
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  5. Squinternèt
     
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    CITAZIONE (bikediablo @ 9/2/2012, 16:11) 
    Aggiornamenti e chiarimenti sul sito della FIAB:
    No alle inesattezze!
    Attenzione! Alcuni organi di informazione stanno diffondendo inesattezze sull'attuale stato della normativa dell'infortunio in itinere per i ciclisti, in particolare in seguito all'ultimo chiarimento dell'INAIL [vedi istruzioni operative del 7 nov 2011].
    Qualcuno ha scritto che l'INAIL non indennizza l'infortunio in itinere del ciclista se avvenuto su pista ciclabile, mentre è esattamente il contrario.

    Quoto ... anche Virgilio Go Green cade nello stesso errore;
    vedi il frettoloso corollario del redattore (pure "strillato"), in virtù del quale l'indennizzo sarebbe escluso laddove si verifichi su di una pista ciclabile ...

    P.S. A ben vedere le "Istruzioni operative" dell'INAIL "recepiscono" un principio non nuovo, riporto - a riprova- una sentenza di merito del 1979:

    Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", va accertato se il rischio generico che corre qualsiasi utente della strada è aggravato da particolari circostanze di tempo e di luogo (nella fattispecie è stato ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso ad un lavoratore addetto al turno di lavoro notturno, il quale servendosi della propria bicicletta - in quanto a quell'ora non vi erano mezzi pubblici - doveva attraversare un viale alberato non sufficientemente illuminato per raggiungere il posto di lavoro).

    Pretura Piacenza, 27/02/1979
    Aquilone c. Inail
    Riv. infort. e mal. prof. 1980, II,158.
     
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    CITAZIONE (Squinternèt @ 17/2/2012, 18:21) 
    P.S. A ben vedere le "Istruzioni operative" dell'INAIL "recepiscono" un principio non nuovo, riporto - a riprova- una sentenza di merito del 1979:

    Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", va accertato se il rischio generico che corre qualsiasi utente della strada è aggravato da particolari circostanze di tempo e di luogo (nella fattispecie è stato ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso ad un lavoratore addetto al turno di lavoro notturno, il quale servendosi della propria bicicletta - in quanto a quell'ora non vi erano mezzi pubblici - doveva attraversare un viale alberato non sufficientemente illuminato per raggiungere il posto di lavoro).

    Pretura Piacenza, 27/02/1979
    Aquilone c. Inail
    Riv. infort. e mal. prof. 1980, II,158.

    Tra l'altro anche molti (forse addirittura la maggior parte) degli automobilisti e scooteristi (soprattutto questi ultimini) ignorano che certe limitazioni valgono anche per loro, ma non se ne interessano minimamente.
    Grazie Eugenio per il prezioso contributo è un piacere leggerti da queste parti,

    marco
     
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    L'approvazione nel Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014 (link alla discussione) determina che:

    "5. All'articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato»."
     
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6 replies since 17/5/2010, 17:13   3964 views
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