INAIL Infortunio in itinere

Tragitti casa lavoro casa

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. bikediablo
     
    .
    Avatar

    qui fut tout, et qui ne fut rien

    Group
    Administrator
    Posts
    6,020

    Status
    Anonymous
    Dopo l'articolo sull'Eco di Bergamo via RomaPedala:
    "Vai al lavoro in bici e hai un incidente? Una macchina ti investe o ti becchi una sportellata? Bene l’Inail non ti riconosce l’infortunio in itinere..."

    E considerato che l'appello della FIAB ha raccolto 10.000 firme (chiuse il 2 settembre 2009) che dovrebbero essere state consegnate "al Gruppo Parlamentare Amici della Bicicletta, affinchè la presenti ai Presidenti di Camera e Senato, e se ne faccia carico..."

    Ho cercato sul sito dell'INAIL (vedere anche ulteriori approfondimenti al link proposto) ed ho trovato questo:
    "Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:

    - durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
    - durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
    - durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

    Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:
    - interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
    - interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
    - le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

    L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di unmezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).
    Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente. "


    Che letto così sembra valere sia per le bici che per gli altri mezzi privati ciclomotori, motocicli ed automobili.
     
    .
6 replies since 17/5/2010, 17:13   3988 views
  Share  
.