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bikediablo
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qui fut tout, et qui ne fut rien
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Dopo l'articolo sull'Eco di Bergamo via RomaPedala: "Vai al lavoro in bici e hai un incidente? Una macchina ti investe o ti becchi una sportellata? Bene l’Inail non ti riconosce l’infortunio in itinere..."
E considerato che l'appello della FIAB ha raccolto 10.000 firme (chiuse il 2 settembre 2009) che dovrebbero essere state consegnate "al Gruppo Parlamentare Amici della Bicicletta, affinchè la presenti ai Presidenti di Camera e Senato, e se ne faccia carico..."
Ho cercato sul sito dell'INAIL (vedere anche ulteriori approfondimenti al link proposto) ed ho trovato questo: "Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); - durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; - durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: - interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; - interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale); - le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di unmezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi). Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente. "
Che letto così sembra valere sia per le bici che per gli altri mezzi privati ciclomotori, motocicli ed automobili.
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6 replies since 17/5/2010, 17:13 3988 views
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