OBBLIGO A PERCORRERE LE CICLOPEDONALI

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  1. enzo.m
     
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    non è una mia interpretazione, è la lingua italiana (e nelle leggi si scelgono parole ben precise proprio perché il significato sia il più possibile univoco).
    Il vocabolario Treccani riporta: "riservato agg. [part. pass. di riservare]. – 1. a. Di cosa, azione, o facoltà che viene serbata esclusivamente a determinate persone: posti r., che possono essere occupati soltanto da una certa persona o da una certa categoria di persone"
    IL vocabolario Garzanti riporta: "Riservato [...] 2. che è destinato a una determinata persona, che non si può cedere ad altri; 3. destinato a uno specifico uso o funzione".
    Nel caso specifico, visto che la legge parla di "velocipedi e "piste a loro riservate", è la stessa lingua italiana che indica che tali piste debbano essere ad uso esclusivo ditali velocipedi. In più l'art.3 comma 39 definisce: "39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.", ossia niente pedoni. Quindi la possibilità che sulle stesse piste sia consentita la circolazione di pedoni ne annulla l'esclusività d'uso e le rende non più riservate. Motivo per cui non ho l'obbligo di percorrerle.
    Non è interpretazione, e scritto chiaro e preciso, a meno che il ministero dei trasporti non abbia giurisdizione anche sulla lingua italiana. ;)
     
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5 replies since 17/8/2014, 08:46   1695 views
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